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Quale regime: comunione, separazione o fondo patrimoniale?

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Il matrimonio oltre ad essere un atto d’amore reciproco dall’intenso e profondo significato, viene inteso, dal diritto civile, anche come rapporto dal quale scaturiscono degli effetti di natura personale e patrimoniale. In questo articolo parleremo degli effetti di natura patrimoniale che scaturiscono dalla scelta del regime. Esiste la comunione dei beni, la separazione dei beni (che è un atto che può essere stipulato in qualsiasi momento, sia durante la celebrazione del matrimonio che successivamente) e il fondo patrimoniale della famiglia.
Attraverso questo strumento uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore di questi) vincolano determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) destinandoli ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, spetta ad entrambi i coniugi e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.
Giuridicamente il fondo patrimoniale della famiglia rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi e gode di una particolare disciplina infatti, i coniugi non possono disporre di tali beni per scopi estranei agli interessi della famiglia e per il loro utilizzo è necessario il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori è necessario chiedere l’autorizzazione del giudice.
È importante evidenziare che i beni del fondo e i relativi frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata (cioè non possono essere liquidati per soddisfare un creditore) per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.