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Viviamo nell’era della convivenza multirazziale, dove i confini sembrano ormai relegati a essere rappresentati nelle cartine geografiche. Frutto di una sempre maggiore facilità di spostamenti e di una crescente consapevolezza dell’importanza di un’integrazione fra soggetti di culture, razze e religioni diverse assistiamo sempre più spesso a unioni matrimoniali di persone appartenenti a paesi lontani e anche molto diversi dal nostro. Per questo motivo bisogna conoscere quali sono gli adempimenti da fare nella fattispecie. Cerimonia in Stile

Quando in Italia ci si sposa con un cittadino straniero, è necessario che quest’ultimo esibisca il nullaosta rilasciato dal consolato o ambasciata del proprio paese. Spesso viene richiesto anche l’atto di nascita tradotto in italiano. Nel caso in cui si desideri effettuare anche un matrimonio religioso, e uno dei due sposi non è di religione cattolica, bisogna chiedere l’autorizzazione al vescovo della diocesi della chiesa prescelta per il rito. Considerate circa un mese per ottenerla. I matrimoni contratti all’estero sono regolati dall’art. 115 del codice civile che prevede, tra l’altro, che i cittadini italiani che intendono sposarsi all’estero siano comunque soggetti alle norme italiane riguardanti le condizioni necessarie per contrarre matrimonio. Cerimonia in Stile

Il matrimonio contratto all’estero è valido se: (art. 84 c.c.) sei maggiorenne; (art. 85 c.c.) sei sano di mente; (art. 86 c.c.) sei di stato civile libero o divorziato; (art. 87 c.c.) non vi sono legami di parentela o di adozione con il futuro coniuge. L’art. 16 Legge 218/1995 stabilisce che la legge straniera non si applica in Italia se essa è contraria all’ordine pubblico. La stessa legge, però, all’articolo 28 stabilisce che il matrimonio è riconosciuto valido in Italia se esso è stato considerato valido nel paese di celebrazione. Cerimonia in Stile

Ne deriva che, ad esempio, un matrimonio contratto in un paese ove vige la poligamia e/o il ripudio (contrari al nostro ordinamento) ricorrendo i requisiti di stato (art. 86 c.c.) e di capacità (art. 85 c.c.) delle persone che l’hanno contratto, questo produce effetti anche nel nostro paese sino a quando non è richiesta la nullità o annullamento e non vi sia un pronunciamento in merito. Buon matrimonio senza confini! Cerimonia in Stile